Art. 1.
(Definizione delle attività di sicurezza complementare).

      1. La presente legge disciplina le attività di guardia particolare giurata e di sicurezza complementare rivolte a evitare danni o pregiudizi al godimento dei beni immobili e mobili, svolte da soggetti privati. Le attività di sicurezza complementare non costituiscono esercizio di pubbliche funzioni né conferiscono diritto alla limitazione della libertà individuale. Nessuna attività di vigilanza o di sicurezza complementare può essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.
      2. Rientrano nelle attività di sicurezza complementare di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza, a mezzo di guardie particolari giurate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 9, i servizi di vigilanza per i quali è richiesto l'esercizio di un'attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti, anche penali, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, con le facoltà che la legge attribuisce alle guardie particolari giurate, e segnatamente:

          a) la vigilanza e la custodia di beni mobili e immobili, di imprese o di loro unità produttive o commerciali, di cantieri e di uffici, anche pubblici;

          b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;

          c) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;

          d) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di teleallarme;

          e) i servizi di vigilanza o di sicurezza connessi alle attività di intrattenimento e di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica.

 

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      3. Rientrano nelle attività di sicurezza complementare di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate appositamente addestrate e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 9, il trasporto e la scorta di valori.
      4. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza complementare e possono essere svolte da soggetti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3:

          a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali;

          b) la custodia di immobili che non contempla i servizi di vigilanza di cui al comma 2.

      5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, possono essere individuate altre attività di sicurezza, che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie particolari giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.
      6. Con il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato «regolamento di attuazione», sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza di cui ai commi 2 e 3, per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del registro delle imprese.
      7. Con il regolamento di attuazione, sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi con la specificazione analitica dei livelli minimi di qualità a cui si devono attenere gli istituti di vigilanza. A tale fine, il regolamento di attuazione prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, siano

 

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stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e quelli comprovanti il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisire.